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D.L. 24/06/2003 n. 147Art. 17 - Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi 1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004. 2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi): «9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.». Art. 17-bis - Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». 2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione. 3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) : «Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003. 2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. 4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003. 6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. 7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonchè sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. 9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. 10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. 11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. 12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001. 13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000 n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003". 14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 1° dicembre 1986 n. 870. 15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è abrogato.». Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): «10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976 n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonchè a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e co- munque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione |
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